La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di pronunciarsi in ordine alla legittimità dell’esclusione di un dipendente pubblico affetto da disabilità dalla turnazione per il lavoro straordinario, la quale sia avvenuta esclusivamente sulla base della sua condizione.
Nel caso di specie un lavoratore era stato assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come centralinista ipovedente ed era stato, successivamente, addetto allo sportello. In seguito alle continue assenze dal lavoro, tuttavia, il dipendente era stato assegnato a svolgere solo le mansioni di assunzione e, quindi, era stato escluso dai turni per garantire, nell’ottica del datore di lavoro, l’efficienza del servizio.
La Corte di Cassazione, atteso che il lavoratore affetto da disabilità era stato adibito allo sportello in modo continuativo, ha ritenuto che la sua esclusione dai turni di lavoro straordinario, disposti per la revisione dei veicoli, compensati direttamente dai privati, fosse discriminatoria perché determinata dalla sola condizione di disabilità, senza che la stessa fosse in alcun modo giustificata, considerato che l’handicap fisico non influiva sulla possibilità di espletare il servizio né comportava una difficoltà nell’erogarlo.
L’esclusione del soggetto affetto da disabilità è stata, pertanto, ritenuta illegittima e discriminatoria, considerato altresì quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006, secondo cui “il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga”.

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