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	<title>Studio Legale Mauro Montini</title>
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	<description>Studio Legale a Firenze</description>
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	<title>Studio Legale Mauro Montini</title>
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	<item>
		<title>Perchè ci sia un danno erariale, deve esserci un danno anche in caso di erronea composizione del fondo decentrato destinato alla contrattazione integrativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Occupandosi di una controversia avente ad oggetto l’irregolare (rectius: illegittimo) inserimento, all’interno delle risorse del fondo della contrattazione integrativa, dei compensi da erogare ai dipendenti di staff del Sindaco (ex art. 90 del TU degli enti locali), le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti hanno condiviso la prospettazione del malcapitato responsabile del personale, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Occupandosi di una controversia avente ad oggetto l’irregolare (rectius: illegittimo) inserimento, all’interno delle risorse del fondo della contrattazione integrativa, dei compensi da erogare ai dipendenti di staff del Sindaco (ex art. 90 del TU degli enti locali), le Sezioni Centrali di Appello della Corte dei Conti hanno condiviso la prospettazione del malcapitato responsabile del personale, secondo il quale quegli importi, erroneamente inseriti nel fondo decentrato, sarebbero stati in ogni caso dovuti per le maggiori ore prestate dai dipendenti in staff.<br />
Insomma, andando in diverso avviso dal Giudice di primo grado, tale assunto è stato ritenuto fondato, visto che la Procura contabile non aveva provato e tanto meno specificato, tra gli elementi costitutivi del danno erariale, quale fosse l’effettiva perdita economica subita dall’ente pubblico. Sicché la mera irregolare costituzione dei fondi, destinati alla contrattazione decentrata del personale di un ente pubblico (e nella specie di un ente locale), non costituisce di per sé necessariamente un danno erariale fonte di responsabilità amministrativa, tutte le volte che non risulti allegato e provato, secondo le regole del processo contabile, l’effettivo indebito esborso di risorse pubbliche, con conseguente danno per l’erario pubblico.</p>
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		<item>
		<title>Ancora sulla tassazione e soggezione a contribuzione dell&#8217;indennità da licenziamento e di quella da preavviso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 09:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro privato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E’ stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che l’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (ovvero quella da licenziamento illegittimo), in quanto avente causa dal rapporto di lavoro (trattandosi di indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro), ha natura di reddito da lavoro dipendente, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che l’indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (ovvero quella da licenziamento illegittimo), in quanto avente causa dal rapporto di lavoro (trattandosi di indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro), ha natura di reddito da lavoro dipendente, ed è, quindi, assoggettabile a tassazione separata e a ritenuta d’acconto.<br />
Costituisce ulteriore principio consolidato della giurisprudenza lavoristica che l&#8217;avvenuto pagamento dell&#8217;indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba<br />
concorrere a formare la base imponibile e pensionabile. In altri termini, l&#8217;assoggettamento dell&#8217;indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale discende dalla natura retributiva dell&#8217;indennità. E&#8217; nel momento stesso in cui il licenziamento acquista<br />
efficacia che sorge il diritto del lavoratore all&#8217;indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità. Persino qualora, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all&#8217;indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun<br />
effetto sull&#8217;obbligazione contributiva, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché la rinunzia proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare del diritto alla contribuzione (l’INPS).</p>
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		<item>
		<title>L’equivalenza delle certificazioni di qualità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 09:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia e appalti ed altro amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commento a TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 24.1.2022, n. 136 Premesso che l’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Commento a</em><br />
<em>TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 24.1.2022, n. 136</em></p>
<p style="text-align: left;">Premesso che l’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “<em>Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri</em>”.<br />
La disposizione costituisce diretta applicazione del principio di equivalenza, contribuendo a delineare un “<em>sistema normativo che, pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e di consentire a determinate condizioni agli operatori economici di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, risponde all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici in condizioni di parità e di non discriminazione.</em>” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 22/7/2021, n. 5513).<br />
Orbene, nel caso portato all’esame del Giudice Siciliano viene in rilievo l’equivalenza tra la certificazione UNI ISO 9001, richiesta in gara, e la UNI EN ISO 13.485:2012, posseduta dal concorrente. Orbene, tra le due certificazioni, sussiste un rapporto di “<em>genus-species</em>” poiché la principale differenza tra i due standard risiede nel fatto che, mentre la UNI EN ISO 9001 è diretta alla finalità di garantire la soddisfazione dei clienti e il miglioramento continuo, la norma del UNI EN ISO 13.485:2012 è specificamente mirata alla specializzazione dei prodotti del settore dei dispositivi medici. Entrambe, tuttavia, si fondano sui medesimi standard nazionali ed europei.<br />
Pertanto, ritiene il Giudice adito, che la specificità della certificazione ISO 13485 non può costituire motivo di esclusione dal momento che questa offre tutte le garanzie discendenti dalla certificazione a carattere generale richiesta in gara, a cui aggiunge un quid pluris, attenendo ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che esercitano sul mercato dei dispositivi medici, oggetto di commessa.</p>
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		<title>Mentre mi vesto, mi paghi!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 09:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione del c.d. &#8220;tempo tuta&#8221;, ribadendo che il tempo occorrente per indossare e togliere la divisa rientra nell&#8217;orario di lavoro e deve essere retribuito, se l’operazione di vestizione/svestizione ha un carattere &#8220;eterodiretto&#8221; e non meramente preparatorio all&#8217;attività, ossia se si tratta di un adempimento che il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione del c.d. &#8220;tempo tuta&#8221;, ribadendo che il tempo occorrente per indossare e togliere la divisa rientra nell&#8217;orario di lavoro e deve essere retribuito, se l’operazione di vestizione/svestizione ha un carattere<br />
&#8220;eterodiretto&#8221; e non meramente preparatorio all&#8217;attività, ossia se si tratta di un adempimento che il dipendente deve effettuare necessariamente per poter svolgere la propria attività lavorativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Migliorie e varianti progettuali: differenze e implicazioni</title>
		<link>https://www.studiolegalemauromontini.it/migliorie-e-varianti-progettuali-differenze-e-implicazioni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 09:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia e appalti ed altro amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 1.2.2022, n. 696 Nel caso di commesse aventi ad oggetto affidamento, in tutto o in parte, di lavori di progettazione esecutiva, non è sempre facile comprendere la differenza tra la proposizione di migliorie al progetto a base di gara, senz’altro legittime, ovvero la predisposizione di vere e proprie [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Commento a</em><br />
<em>Consiglio di Stato, Sez. V, 1.2.2022, n. 696</em></p>
<p>Nel caso di commesse aventi ad oggetto affidamento, in tutto o in parte, di lavori di progettazione esecutiva, non è sempre facile comprendere la differenza tra la proposizione di migliorie al progetto a base di gara, senz’altro legittime, ovvero la predisposizione di vere e proprie varianti, al contrario da ritenersi illegittime.<br />
Sul punto, ha ricordato il Consiglio di Stato che in assenza, all’attualità, di specifiche prescrizioni normative intese a definire il concetto di miglioria e/o di variante, la distinzione tra queste ultime e le semplici “soluzioni tecniche migliorative” si fonda sul rilievo che solo le migliorie possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo per contro preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali che sono rigidamente stabilite dalla stazione appaltante.<br />
Va comunque osservato che nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non infirmate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2873).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La dura vita dell’idoneo in graduatoria, ovvero quando l’appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) è meglio&#8230;</title>
		<link>https://www.studiolegalemauromontini.it/la-dura-vita-dellidoneo-in-graduatoria-ovvero-quando-lappalto-di-ad-alta-intensita-di-manodopera-cd-labour-intensive-e-meglio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 09:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edilizia e appalti ed altro amministrativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio interviene in una controversia in cui i ricorrenti, tutti collocati come idonei nella graduatoria finale di un concorso indetto da un’Azienda Ospedaliero Universitaria per “Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Infermiere”, censurano la scelta dell’ente di ricorrere ad un appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) anziché procedere allo scorrimento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it/la-dura-vita-dellidoneo-in-graduatoria-ovvero-quando-lappalto-di-ad-alta-intensita-di-manodopera-cd-labour-intensive-e-meglio/">La dura vita dell’idoneo in graduatoria, ovvero quando l’appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) è meglio&#8230;</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it">Studio Legale Mauro Montini</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tar del Lazio  interviene in una controversia in cui i ricorrenti,  tutti collocati come idonei nella graduatoria finale di un concorso indetto da un’Azienda Ospedaliero Universitaria  per “Collaboratore Professionale Sanitario &#8211; Infermiere”, censurano la scelta dell’ente di ricorrere ad un appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) anziché procedere allo scorrimento di quella graduatoria ancora valida ed efficace. Orbene, per il Giudice amministrativo, tutte le volte che quell’appalto è genuino (così la sentenza “ed è questo il caso in esame, posto che l&#8217;appaltatore si assume il rischio del conseguimento del risultato con la conseguenza che l&#8217;impossibilità della prestazione sarebbe imputabile al datore di lavoro titolare del contratto di lavoro”), la scelta è incensurabile ed è rimessa alla valutazione discrezionale dell’ente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it/la-dura-vita-dellidoneo-in-graduatoria-ovvero-quando-lappalto-di-ad-alta-intensita-di-manodopera-cd-labour-intensive-e-meglio/">La dura vita dell’idoneo in graduatoria, ovvero quando l’appalto di ad alta intensità di manodopera (cd. labour intensive) è meglio&#8230;</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it">Studio Legale Mauro Montini</a>.</p>
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		<item>
		<title>il destino delle rappresentanze sindacali in caso di cessione d’azienda</title>
		<link>https://www.studiolegalemauromontini.it/il-destino-delle-rappresentanze-sindacali-in-caso-di-cessione-dazienda/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 09:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro privato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano ha recentemente individuato i criteri ai quali attenersi nella gestione della rappresentanza dei lavoratori in occasione di una cessione d’azienda, affermando che, in caso di cambio di contratto collettivo a seguito di cessione di un ramo d’azienda, non è configurabile la decadenza automatica delle vecchie rappresentanze sindacali aziendali, in quanto tale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it/il-destino-delle-rappresentanze-sindacali-in-caso-di-cessione-dazienda/">il destino delle rappresentanze sindacali in caso di cessione d’azienda</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it">Studio Legale Mauro Montini</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano ha recentemente individuato i criteri ai quali attenersi nella gestione della rappresentanza dei lavoratori in occasione di una cessione d’azienda, affermando che, in caso di cambio di contratto collettivo a seguito di cessione di un ramo<br />
d’azienda, non è configurabile la decadenza automatica delle vecchie rappresentanze sindacali aziendali, in quanto tale effetto lascerebbe i lavoratori sprovvisti di tutela, peraltro in un momento particolarmente delicato.<br />
Dunque, nella predetta ipotesi, conformemente a quanto disposto dall&#8217;art. 6 della direttiva 2001/23/Ce, le rappresentanza sindacali aziendali rimangono in carica fino alla designazione di quelle nuove da effettuare secondo le procedure previste dallo statuto dei<br />
lavoratori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it/il-destino-delle-rappresentanze-sindacali-in-caso-di-cessione-dazienda/">il destino delle rappresentanze sindacali in caso di cessione d’azienda</a> proviene da <a href="https://www.studiolegalemauromontini.it">Studio Legale Mauro Montini</a>.</p>
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		<title>Funzioni locali: le categorie restano 4?</title>
		<link>https://www.studiolegalemauromontini.it/funzioni-locali-le-categorie-restano-4/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con riferimento al nuovo c. 1 bis dell&#8217;art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva l&#8217;onere di individuare un&#8217;ulteriore area per l&#8217;inquadramento del personale di elevata qualificazione, per quanto attiene il Comparto Sanità sembra che tale nuova area sia destinata ad aggiungersi a quelle già esistenti, mentre nel [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento al nuovo c. 1 bis dell&#8217;art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva l&#8217;onere di individuare un&#8217;ulteriore area per l&#8217;inquadramento del personale di elevata qualificazione, per quanto attiene il Comparto Sanità sembra che tale nuova area sia destinata ad aggiungersi a quelle già esistenti, mentre nel Comparto Funzioni Centrali la stessa dovrebbe nascere vuota per poi popolarsi con i nuovi piani assunzionali previsti dal PNRR. Lo scenario, invece, sembra diverso per quanto attiene il Comparto Funzioni Locali: dalla bozza di CCNL presentata dall’Aran ai sindacati il 23.02.2022 emerge, infatti, che i) nelle amministrazioni locali le categorie dovrebbero rimanere quattro, mediante la soppressione della categoria A, che dovrebbe andare ad esaurimento oppure essere accorpata (costi permettendo) a quella immediatamente superiore; ii) e che l’area EP dovrebbe essere popolata dagli attuali titolari degli incarichi di «posizione organizzativa». Attendiamo gli sviluppi della trattativa sindacale.</p>
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		<title>Occhio al termine… di impugnazione contratti a titolo precario illegittimi!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro pubblico e privato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Suprema Corte, in una sentenza appena pubblicata e relativa ad un giudizio patrocinato da questo studio legale, afferma a chiare lettere che: ”nel pubblico impiego privatizzato in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché l’articolo 32 L. nr. 183/2010, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Suprema Corte, in una sentenza appena pubblicata e relativa ad un giudizio patrocinato da questo studio legale, afferma a chiare lettere che: ”nel pubblico impiego privatizzato in caso di conclusione tra le stesse parti di più contratti a termine la decadenza decorre dalla cessazione di ciascuno di essi, giacché l’articolo 32 L. nr. 183/2010, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, àncora il termine di impugnazione alla cessazione dello specifico contratto il cui termine è in discussione” con la conseguenza che “Dal verificarsi della decadenza deriva l’impossibilità di accertare la illegittimità del termine, anche ai soli fini risarcitori”. Sicché è opportuno che chi si ritiene leso da un contratto illegittimo proceda alla sua tempestiva impugnazione nel termine di 180 giorni dalla scadenza sancito, da ultimo, dal legislatore.</p>
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		<title>Ai fini dell’abilitazione per professore universitario non sono ammessi giudizi troppo vaghi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Admn_Avv_MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi pubblici]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il contenzioso nasce dal ricorso proposto da una candidata avverso il provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia. La ricorrente ha evidenziato, in particolare, che la Commissione, pur dando atto della presenza di un numero adeguato di pubblicazioni, di un’adeguata collocazione editoriale e coerenza [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contenzioso nasce dal ricorso proposto da una candidata avverso il provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia.<br />
La ricorrente ha evidenziato, in particolare, che la Commissione, pur dando atto della presenza di un numero adeguato di pubblicazioni, di un’adeguata collocazione editoriale e coerenza delle stesse rispetto al settore concorsuale, ha concluso ritenendo che le stesse fossero ripetitive nei contenuti e di respiro circoscritto.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il contenuto dei giudizi espressi dai commissari, e li ha ritenuti eccessivamente generici, in quanto non contengono alcun specifico riferimento alle pubblicazioni da valutare in concreto e si risolvono, in sostanza, in mere formule di stile.<br />
In buona sostanza, a parere del giudice amministrativo nessuno di tali commissari si è espresso né sulla qualità della produzione scientifica, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, né sulla rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale di riferimento.<br />
In definitiva, ad avviso del TAR il giudizio collegiale manifesta profili di incompletezza e di contraddittorietà che non supportano affatto le ragioni che hanno condotto al mancato riconoscimento dell’abilitazione: da qui la illegittimità della procedura ed il diritto della ricorrente ad essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione.</p>
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