Commento a
Consiglio di Stato sez. V 15/9/2021 n. 6296

Il metodo del confronto a coppie si fonda su due fasi: la prima in cui ciascun commissario esprime il proprio giudizio su ogni offerta in relazione ai singoli criteri, ponendola in comparazione con le altre offerte ed esprimendo un giudizio di ordine relativo che va dalla parità (i.e., voto pari a 1) sino al massimo grado di differenza nel grado di preferenza (i.e., voto pari a 6); segue la seconda fase in cui è prevista la trasformazione dei valori attribuiti, sommati fra loro (o in media, a seconda del numero di offerte), in coefficienti da 0 a 1, da moltiplicare poi per il punteggio da assegnare sulla base di ciascun criterio.
Orbene, il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso in cui sia impiegato il metodo di valutazione del confronto a coppie delle offerte presentate, è ben possibile, e dunque legittimo, che i membri della commissione esprimano voti identici.
Infatti, la mera coincidenza delle valutazioni espresse non è idonea ad inficiare la correttezza o la bontà della valutazione in assenza di ulteriori indici che portino a confermare di essere in presenza di un voto collegiale, anziché di un insieme di voti singoli coincidenti.

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