Il Giudice Amministrativo ha tracciato il discrimine tra trasferimento del militare d’autorità o a domanda, sottolineando che bisogna fare riferimento ai contrapposti interessi in gioco palesati dalle parti.
In particolare, i trasferimenti d’ufficio perseguono in via esclusiva l’interesse dell’amministrazione alla corretta funzionalità dell’ufficio, rispetto alla quale la posizione del dipendente risulta subordinata, mentre nei trasferimenti a domanda prevale il soddisfacimento delle necessità personali e familiari del militare.
Orbene, secondo il TAR per distinguere il tipo di trasferimento non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del dipendente, ma è necessario indagare su quale interesse sia stato perseguito in via prioritaria: se prevale l’interesse pubblico, allora si tratta comunque di un trasferimento d’autorità. Tanto implica il diritto del dipendente, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, a percepire il trattamento economico di cui alla legge n. 86 del 2001, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di provenienza alla sede di servizio.

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