La normativa del pubblico impiego privatizzato stabilisce che il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni o compiti equivalenti agli ultimi effettivamente svolti a seguito di progressione in carriera. Insomma, una volta acquista una categoria o area, non si torna indietro. A nulla vale (al di fuori dei casi in cui ciò serva a conservare il posto) l’eventuale assenso del lavoratore. Anche in questo caso la violazione del diritto in parola determina il sorgere del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il lavoratore proverà, anche per presunzioni, di aver sofferto.

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