La cassazione, seppure con qualche resistenza dei giudice di merito, continua a ribadire che, in caso di invalidità della cessione d’azienda (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.) il rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario datore di lavoro. E, di conseguenza, rimane in capo a quest’ultimo l’obbligo di pagare le retribuzioni , una volta intervenuta la dichiarazione giudiziale di illegittimità del trasferimento d’azienda ed una volta che il lavoratore gli abbia offerto la prestazione lavorativa cui il cedente non abbia dato esecuzione. In quel caso neppure è possibile detrarre gli stipendi percepiti nella nuova azienda.

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