Il licenziamento c.d. economico intimato durante il periodo di blocco dei licenziamenti, secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, è nullo, se il datore di lavoro non fornisce la prova della cessazione definitiva dell’attività di impresa.
Il licenziamento c.d. economico intimato durante il periodo di blocco dei licenziamenti, secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, è nullo, se il datore di lavoro non fornisce la prova della cessazione definitiva dell’attività di impresa.