Commento a
TAR Lombardia, sede di Milano, del 27.4.2021, n. 1052
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L’art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016 prevede che “sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione”. Con l’articolo 207 del recente decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, il Legislatore è intervenuto sul tema introducendo una disciplina transitoria al fine di fronteggiare le difficoltà economiche connesse all’emergenza sanitaria ed economica del Covid-19. La novella infatti riconosce la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici dal 20% al 30% del valore del contratto.
Tuttavia, il Tar della Lombardia, sede di Milano, ha chiarito come l’incremento dell’anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore, di cui all’art. 207 cit., a differenza di quanto previsto dall’art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016, non configura un diritto dell’aggiudicatario quanto, piuttosto, una facoltà esercitabile dalla stazione appaltante nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione.

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