Commento a
TAR Lazio Roma, Sez. II, 1/7/2021 n. 7805

Il comma 19-ter dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 contempla la possibilità per la mandataria di sostituire la mandante anche “in fase di gara” qualora si verifichino le modifiche soggettive del raggruppamento tassativamente indicate nei commi 17 e 18 (oltre che nel comma 19) del medesimo articolo.
Tuttavia, in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dalla normativa antimafia i commi 17 e 18 limitano la possibilità di sostituire la mandante soltanto qualora tali ipotesi si realizzino “in corso di esecuzione” del contratto.
Orbene, il comma 19-ter circoscrive espressamente l’operatività della propria disciplina alle “modifiche soggettive ivi contemplate” con ciò escludendo l’estensione del richiamo alla diversa fattispecie della perdita dei requisiti di cui all’art. 80 e dei casi previsti dalla normativa antimafia.
Sul punto, con la sentenza in commento, il Giudice Capitolino ricorda che la disciplina di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19, 19-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 ha natura di eccezione rispetto al principio generale della tendenziale immodificabilità soggettiva del RTI e che, pertanto, non è consentita un’interpretazione analogica che possa portare l’interprete ad applicarla, sia in senso ampliativo che restrittivo, “oltre i casi e i tempi” in essa considerati (art. 14 delle preleggi).

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