Tar Toscana, SEZ. I, 21 GENNAIO 2021 N. 80/2021.

Secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ex se ragione di incompatibilità e non comporta l’obbligo di astensione di un componente della Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica tra il commissario e il candidato ovvero di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile detto obbligo di astensione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici o di vita, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio; il che si verifica, ad esempio, se la collaborazione assume i caratteri della sistematicità, stabilità e continuatività, dando luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione, infatti, costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, ciò rispondendo a esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi, sì da rendere in alcuni settori disciplinari estremamente difficile, se non impossibile, formare Commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.

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