Commento a
TAR Lazio, sede di Roma, del 20.4.2021, n. 4597
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Il Tar del Lazio è tornato a pronunciarsi sul tema dei presupposti all’indennizzo per il ritardo della pubblica amministrazione come previsto dall’art. 2 bis della l. n. 241 del 1990. Sul punto si erano fronteggiate due tesi opposte: l’una volta a riconoscere l’indennizzo per il solo fatto che l’Amministrazione non avesse concluso il procedimento nel termine previsto da legge; l’altra volta ad ancorare sempre e comunque il riconoscimento dell’emolumento alla valutazione della fondatezza e della spettanza del provvedimento richiesto all’Amministrazione.
Il Giudice romano ha deciso di aderire a tale secondo orientamento, chiarendo come la natura compensativa dell’indennizzo di cui all’art. 2 bis l. n. 241 del 1990 e la circostanza che esso sia configurato quale rimedio ad una attività illecita della Pubblica Amministrazione ostano a ritenere che il relativo diritto sorga solamente come conseguenza automatica della violazione del termine per provvedere, e cioè a prescindere dalla sussistenza di una lesione ad un interesse meritevole di tutela ulteriore e distinto da quello alla tempestiva conclusione del procedimento. Spetta dunque all’istante dimostrare di avere titolo al rilascio del provvedimento, al cui rilascio era tenuta l’Amministrazione, non potendo in alcun caso prescindere da tale presupposto ai fini della monetizzazione del ritardo.

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