Il TAR di Catania ha adottato un interessante decreto cautelare, del maggio 2021, con il quale ha affermato che chi ha ottenuto la prima dose del vaccino saltando la fila e non aspettando il proprio turno, non può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura “abbreviata”.
Nel caso di specie, alcuni soggetti avevano impugnato il provvedimento regionale che aveva sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino nei confronti di coloro che, non avendone diritto, avevano comunque avuto accesso alla prima dose ante tempus.
In particolare, veniva richiesto al giudice amministrativo di ordinare all’Azienda Sanitaria di somministrare il richiamo del vaccino Pfizer entro i successivi 40 giorni, affermando che, in mancanza, si sarebbero potuti verificare effetti dannosi per la salute e che, comunque, vi era la necessità di completare il ciclo vaccinale così da evitare di dove ripetere l’intero ciclo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto mancante qualsiasi evidenza scientifica circa eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, potendosi al più verificare l’inefficacia del vaccino. Inoltre, e soprattutto, osservano i giudici che non assume alcun rilievo l’esigenza di completare il ciclo di vaccinazione, dal momento che deve ritenersi prevalente l’interesse generale a garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, con buona pace per i “furbetti del vaccino”.

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