Con sentenza del maggio 2021, il Consiglio di Stato si è pronunciato in relazione alla legittimità del daspo disposto nei confronti di un soggetto che aveva tenuto comportamenti violenti durante un allenamento di calcio.
Più precisamente, secondo il giudice amministrativo l’evento in questione è del tutto assimilabile alla “manifestazione sportiva”, per cui è legittimo il provvedimento della questura, consistente nel divieto di accesso, per un periodo di cinque anni, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ed eventi calcistici nazionali, emesso contro un soggetto che durante la seduta di un allenamento ha minacciato l’arbitro.
Il comportamento increscioso, consistente nel dare in escandescenza e nel minacciare il direttore di gara, anche se tenuto nel corso di un allenamento e non durante una manifestazione ufficiale, si concretizza comunque in comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive “a causa di manifestazioni sportive”.

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