Commento a
TAR Campania Napoli, Sez. VII, 22/6/2021 n. 4291

Il Giudice Campano, rifacendosi all’orientamento elaborato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, ha ricordato come tra le omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ed idonee a giustificare l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 80. co. 5 lett. c bis del D.Lgs. 50/2016 rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, le quali – pur non comportando un automatismo espulsivo – determinano, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.
È posto a carico della stazione appaltante, dunque, un potere-dovere di effettuare la valutazione di tutte le circostanze idonee ad incidere sull’affidabilità del concorrente, potendolo legittimamente escludere laddove emergano elementi tali da mettere in dubbio la sua integrità.

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