È legittima la trattenuta operata dal datore di lavoro pubblico sulla retribuzione del lavoratore in malattia per i giorni in cui, durante la reperibilità, si è allontanato dal proprio domicilio per eseguire degli esami diagnostici non urgenti e indifferibili, risultando irreperibile alla visita fiscale.
Non si tratta, difatti, dell’applicazione di una sanzione disciplinare bensì di una conseguenza ex lege per effetto della quale il lavoratore, che risulti assente alla visita di controllo (ove non ricorra un giustificato ed eccezionale motivo), decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

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