Il concorso pubblico non si tocca!

Quale che sia la qualifica di accesso (ovverosia anche con riferimento ai profili professionali iniziali) l’art. 97 della Costituzione non consente eccezioni: il concorso pubblico (ovvero la chiamata tramite i centri dell’impiego con i successivi meccanismi di verifica delle idoneità) costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale. Si tratta di un dogma inscalfibile ed ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte nei confronti di una guardia (volontaria) di un Comune calabrese.

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