Il TAR Friuli Venezia Giulia, con una sentenza dello scorso settembre, ci conferma la particolare farraginosità del meccanismo, previsto dall’art. 4 D.L. n. 44 del 2021, per l’accertamento dell’inadempienza vaccinale contro il SARS-CoV-2 da parte del personale sanitario. Infatti vengono coinvolti, nella procedura, sia la Regione sia le ASL che infine il datore di lavoro ed il corrispondente Ordine Professionale del sanitario retinente al vaccino il quale ultimo, se rimane fermo sulle sue convinzioni, si vede “sospeso” dall’esercizio della professione e spesso dal lavoro. Orbene, la sentenza sembra avallare una lettura della sospensione che limita comunque i suoi effetti alle sole prestazioni sanitarie che implichino un rischio di contagio tanto da affermare a chiare lettere che “un medico, pur inibito a svolgere attività cliniche o chirurgiche, ben potrebbe essere impiegato in laboratorio”. Si tratta si spunti davvero interessati ed utili a chiarire meglio la portata applicativa dell’art. 4 D.L. n. 44 del 2021.

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