La nuova formulazione dell’art. 30, comma 1, D.Lgs n. 165 del 2001 (come novellato dal D.L. n. 80 del 2021) pone un tema di non poco rilievo in merito alla disciplina applicabile al personale degli enti locali che, assunto da meno di cinque anni, aspiri ad accedere alla mobilità per trasferirsi presso altro ente. Infatti, senza scomodare un’espressione orribile (“il combinato disposto”), è innegabile che, alla luce dell’art. 3, comma 7 ter, D. L. n. 80 del 2001 e dell’art.3, comma 5-sexies, del d.l. 90/2014 (quest’ultimo ove ritenuto tuttora vigente se non altro anche in ragione del principio di specialità), sembra doversi concludere che, nei primi cinque anni di “assegnazione” ad una sede, la mobilità sia tuttora vietata. La certezza del diritto non è di questo Paese e, quindi, sono ovviamente possibile anche interpretazioni diverse ma l’accesso immediato alla mobilità per i “neoassunti” (con nulla osta nei primi tre anni e senza subito dopo) sembra possibile solo al di fuori degli enti locali al di là anche dell’ulteriore specialità del personale del SSN.

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