La previsione dell’obbligo di permanenza, per almeno cinque anni nella prima sede di servizio di cui all’art. 35 del Testo unico del Pubblico impiego, ha oramai una valenza generale che sembra ricomprendere anche il personale degli enti locali e del SSR. Non paiono, quindi, agevolmente censurabili le clausole dei contratti di assunzione che lo prevedono, sicché il “trasferimento” (l’espressione è atecnica) sarà per lo più possibile solo in caso di vincita di un nuovo concorso o di assenso del proprio ente.

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