La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dei rapporti fra graduatorie concorsuali diverse (ovvero formatesi in momenti temporali successivi ma entrambe vigenti ed efficaci) relative al medesimo profilo professionale. La soluzione prescelta è stata quella di ritenere preferibile, almeno come regola generale che ammette eccezioni specifiche e tassative correlate al ricorrere di ipotesi particolari (quali, ad esempio, la necessità di stabilizzazione del personale precario ovvero la modifica della disciplina inerente alla procedura concorsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipazione dei candidati ovvero ancora la difformità fra i il primo profilo ricercato e quello successivo), che prevalga la più antica. Sicché sussiste il «diritto soggettivo» all’assunzione del candidato utilmente collocato nella graduatoria più vecchia.

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